Medicine non convenzionali - normativa
- Disegno di legge d'iniziativa del senatore
TOMASSINI (39.24 kB) - Comunicato alla Presidenza il 26 Ottobre 2006 - Disegno di legge d'iniziativa del senatore
RIPAMONTI (130.36 kB) - Comunicato alla Presidenza il 19 Settembre 2006 - Proposta di legge d'iniziativa dei deputati
GRILLINI, DE SIMONE, NICCHI (232.78 kB) - Disciplina delle terapie e delle medicine non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali - Presentata il 3 agosto 2006 - Disegno di legge d'iniziativa del
Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna (159.03 kB) - Comunicato alla Presidenza il 20 Luglio 2006 - Proposta di legge d'iniziativa del
Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna (396.21 kB) - Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria - Presentata il 19 luglio 2006 - Disegno di legge d'iniziativa del senatore
SILVESTRI (138.18 kB) - Comunicato alla Presidenza il 22 Maggio 2006 - Disegno di legge d'iniziativa del senatore
MASSIDDA (126.56 kB) - Comunicato alla Presidenza il 19 Maggio 2006 - Proposta di legge d'iniziativa del deputato
LUCCHESE (436.53 kB) - Disciplina delle medicine e delle pratiche non convenzionali - Presentata il 23 maggio 2006 - Proposta di legge d'iniziativa dei deputati
PELLEGRINO, ZANELLA (95.31 kB) - Disposizioni per la regolamentazione delle medicine complementari - Presentata il 27 settembre 2006
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Dibattito sulle medicine non convenzionali
Codice di Deontologia Medica - art. 15 Pratiche non convenzionali
Art. 15
- Pratiche non convenzionali -
Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità della professione e si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale del medico.
Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il cittadino a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso.
E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l'esercizio di terzi non medici nel settore delle cosiddette pratiche non convenzionali.


