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Cassazione, medico non ha un diritto generale di cura

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Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute)

Al medico "non è attribuibile un generale diritto di curare".

Lo sottolinea la Cassazione secondo la quale se si prescindesse da questa considerazione "non avrebbe alcun rilievo la volontà dell'ammalato, che si troverebbe in una posizione di soggezione su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire, con il solo limite della propria coscienza".

Con una sentenza della Quarta sezione penale, la Suprema Corte rileva che al medico deve essere riconosciuta "la facoltà o la potestà di curare, situazioni soggettive, queste, derivanti dall'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, le quali, tuttavia, per potersi estrinsecare abbisognano, di regola, del consenso della persona che al trattamento sanitario deve sottoporsi".A spingere la Cassazione a chiarire che non esiste per il medico un "diritto generale" di cura, il ricorso presentato da un chirurgo della casa di cura San Gaudenzio di Novara, Napoleone Franco G., condannato a 200 euro di multa per lesioni personali colpose ai danni di Salvatore P. ricoverato presso la clinica in seguito alla comparsa di una lombalgia con irradiazione dolorosa all'arto inferiore destro.

Il paziente - ricostruisce la sentenza 45126 di piazza Cavour - il 15 gennaio del 2001 aveva dato il 'consenso informato' all'intervento chirugico ma non vi era traccia di un ok anche ad eventuali rischi operatori. In seguito all'intervento chirurgico, il paziente ebbe dei postumi invalidanti. Il chirurgo è stato querelato e la Corte d'appello di Torino, lo scorso aprile, lo ha condannato per lesioni colpose.

Contro la condanna, il medico si è difeso in Cassazione, sostenendo che il paziente, "se debitamente e completamente informato, avrebbe scelto di rivolgersi ad un altro specialista, optando per un diverso metodo operatorio". Piazza Cavour ha respinto il ricorso del chirurgo e ha ricordato che "il consenso informato ha come contenuto concreto la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale". Di conseguenza, "la mancanza del consenso del paziente o l'invalidità del consenso determinano l'arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e , quindi, la sua rilevanza penale, in quanto compiuto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo".

Fissati questi punti chiave, la Cassazione rileva ancora che è "fuori luogo ipotizzare quale potrebbe essere stato il comportamento del paziente" se avesse conosciuto i rischi dell'intervento, "atteso che gli è stata negata la possibilità di optare per una scelta diversa e, in concreto, quella adottata dal medico, in assenza di un consenso informato valido, gli ha procurato i postumi invalidanti".