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Nuovi servizi, ecco i tre decreti del ministro Fazio

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(Farmacista33 - 8 ottobre 2010)

Prefigurano un ruolo cruciale del farmacista sul territorio. La prossima settimana all'esame della Stato-Regioni

Hanno lasciato il dicastero della Salute e sono diretti alla Conferenza Stato-Regioni, dove dovrebbero essere esaminati la prossima settimana, i decreti del ministro Fazio sui nuovi servizi. Tre in tutto: uno per normare l'attività di infermieri e fisioterapisti, uno sul Cup e uno sulle prestazioni diagnostico-strumentali di primo e secondo livello. Messi assieme disegnano una farmacia che può legittimamente proporsi come centro territoriale di servizi per la salute, ma a patto di soddisfare alcuni obblighi strutturali che rischiano di mettere in difficoltà gli esercizi più piccoli e senza che ancora ci siano risposte certe sulla domanda che più assilla i titolari: chi pagherà per le nuove prestazioni?

Partiamo dal decreto su infermieri e fisioterapisti. I primi potranno erogare in farmacia, previa prescrizione del medico (e a carico del Ssn se la ricetta è rossa, a carico del paziente se la ricetta è bianca) prestazioni quali «il supporto alle determinazioni analitiche» relative agli esami di autocontrollo, medicazioni e cicli iniettivi intramuscolo, attività di educazione sanitaria e iniziative finalizzate a favorire l'aderenza alle terapie; a domiclio del paziente, invece, gli infermieri potranno erogare «le prestazioni rientranti nel proprio profilo professionale» sempre a patto che ci sia la prescrizione del medico. Per quanto concerne i fisioterapisti, i servizi erogabili in farmacia (sempre previa indicazione del medico) comprendono l'assistenza ai programmi di prevenzione e riabilitazione del paziente, l'attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie e la verifica dell'efficacia della metodologia riabilitativa agli obiettivi di recupero funzionale. Il titolare (o il direttore) è tenuto a garantire che i professionisti sanitari in servizio nella sua farmacia posseggano i requisiti richiesti per legge, così come è sua la responsabilità del coordinamento organizzativo e gestionale dei servizi erogati nel presidio o a domicilio. La farmacia, inoltre, deve rispettare «tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico-strutturali previsti dalla normativa statale, regionale e comunale».

Per quanto concerne la retribuzione dei servizi, il decreto demanda alla Convenzione con il Ssn il compito di definire «i principi e i criteri» per la quantificazione delle tariffe, così come «i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate». Finché la Convenzione non verrà rinnovata, in ogni caso, tali requisiti «sono quelli che le disposizioni di legge stabiliscono per lo svolgimento di attività infermieristiche e fisioterapiche».

 

Sanità Partecipazione ai servizi di prenotazione (2)

Il secondo decreto norma la partecipazione delle farmacie ai servizi Cup. Le farmacie che offrono servizi di prenotazione, in particolare, devono assicurare informativa e raccolta del consenso per la privacy, verificare l'esistenza della prescrizione e consentire il versamento del ticket «anche mediante sistemi elettronici di pagamento». Inoltre, i titolari dovranno dedicare al Cup «postazioni dedicate con distanze di rispetto» e adottare tutte le misure previste dalla legislazione sulla privacy in materia di trattamento dei dati e responsabile della sicurezza. «Il titolare» si legge ancora nel decreto «rispondono degli eventuali errori nel processo di prenotazione, pagamento e consegna referti qualora dovuti a carenze loro imputabili nella gestione del servizio». Per quanto concerne la remunerazione del Cup, il testo ministeriale ricalca quanto detto in precedenza a proposito dei servizi infermieristici: sarà la nuova Convenzione a fissare i criteri per la definizione delle tariffe e dei requisiti strutturali, ma in ogni caso «l'effettuazione dei nuovi servizi non può comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

 

Prestazioni diagnostiche (3)

Più interessante l'ultimo dei decreti, quello sugli esami diagnostici in farmacia. Il testo ribadisce già al primo articolo che rimangono escluse dalla farmacia le apparecchiature che «prevedano attività di prelievio di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti. Per quanto concerne invece le prestazioni erogabili dalle farmacie, il decreto divide l'elenco in esami di autocontrollo (prima istanza) e di secondo livello. Tra i primi troviamo i test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, i test per la misurazione di emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, i test per la misurazione di componenti nelle urine, per la gravidanza, per il Psa e via di seguito. Per quanto concerne invece i servizi di secondo livello, le farmacie possono dotarsi di una gamma di apparecchiature comprendenti bracciali per la misurazione della pressione arteriosa, spirometri, saturimetri da dito e strumenti per la cardiologia (elettrocardiografi) purché in telecollegamento con i centri specialistici accreditati dalle Regioni. Per l'erogazione di tali servizi andranno previsti spazi idonei rispetto alle normative vigenti, «dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature in condizioni di sicurezza». Inoltre, le prestazioni dovranno essere erogate nei limiti dei rispettivi profili professionali e a tale scopo il titolare dovrà redarre un documento - inviato in copia all'Asl competente - nel quale esplicitare compiti e responsabilità degli infermieri o del personale socio-sanitario in servizio nella farmacia. Il titolare, infine, risponde della corretta installazione e manutenzione dei dispositivi così come di eventuali «inesattezze dei risultati analitici». Nulla di nuovo per quanto concerne la retribuzione di tali servizi (ovviamente laddove erogati in regime di Ssn): la griglia per i tariffari sarà definita dalla nuova Convenzione, che si preoccuperò anche di dettare i requisiti strutturali per l'erogazione delle prestazioni.