DOCUMENTO DI SOTTOSCRIZIONE
TESTAMENTO BIOLOGICO
Alcuni medici della provincia di Padova, recentemente, hanno costituito un
gruppo di lavoro su tematiche di Bioetica. In particolare, hanno sentito l’esigenza
di condividere le problematiche emerse dal disegno di legge sul Testamento
Biologico, già licenziato in prima lettura al Senato, a fine marzo di quest’anno.
Il gruppo di studio approva il documento della FNOMCeO del 27/Marzo/2009, facendo
proprie le seguenti riflessioni:
In ragione dei principi e delle considerazioni contenute nel nostro Codice
Deontologico, che rappresenta il punto di equilibrio di sensibilità e culture
differenti, auspichiamo una approfondita valutazione del testo di legge, nonché
un ampio dibattito all’interno della nostra categoria.
Nutrizione e idratazione artificiali, in particolare,
come da parere pressoché unanime della comunità scientifica, sono
da considerarsi a tutti gli effetti un trattamento
medico e quindi, come tale, non può essere attuato
in presenza di una volontà contraria della persona.
L’autonomia decisionale del paziente, che si esprime nel consenso/dissenso informato,
rappresenta l’elemento fondante della moderna alleanza terapeutica al
pari della autonomia e della responsabilità del medico;
in questo equilibrio, alla tutela della libertà di scelta del paziente deve
corrispondere la tutela della libertà decisionale del medico, in ragione di
scienza e coscienza. Questo straordinario incontro, ogni volta unico e irripetibile,
di libertà e responsabilità, non ha per il nostro Codice Deontologico natura
meramente contrattualistica, ma esprime l’autentico e moderno
ruolo professionale e civile del medico nell’esercizio delle sue funzioni di tutela.
Come medici impegnati ogni giorno nel prestare le cure, bilanciando la volontà
e le preferenze della persona malata con i fondamenti giuridico-deontologici
della professione e con le acquisizioni della comunità scientifica, riteniamo
che una legge sul Testamento Biologico non deve essere in contrasto con i seguenti
articoli del Codice Deontologico (ultima versione 16/Dicembre/2006):
- art. 35 = (Acquisizione del consenso): << Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente…>>.<< …In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona >> << Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti di paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente >>.
- art. 38 = (Autonomia del cittadino
e direttive anticipate): << Il medico deve
attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza
che caratterizza la professione, alla volontà liberamente
espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità,
della libertà e autonomia della stessa >>.
<<Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere
la propria volontà, deve tener
conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo
stesso in modo certo e documentato >>.
- art. 53 = ( Rifiuto di nutrirsi ): << Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla >>.
Una legge sul Testamento Biologico non deve essere in contrasto con l’art. 32 della Costituzione: << …Nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge…>>.