Normativa di riferimento


Art. 36, d.lgs. n. 33/2013

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005

Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

  1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

 

 FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a far data dal 31 marzo 2015, può accettare unicamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del citato D.M. n. 55/2013.
Riportiamo di seguito i dati che saranno necessari per l’emissione di fattura elettronica nei confronti del nostro Ente.
Denominazione Ente: Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova
Codice Univoco Ufficio: UFZ3MR
Codice Fiscale: 80037160282
Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA
Indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per quanto concerne il regime IVA da applicare:
- Se il soggetto emittente NON è soggetto a ritenuta d’acconto: va applicato il regime della scissione dei pagamenti IVA (split payment), ai sensi della legge 21 giugno 2017, n° 96, per tutte le fatture emesse dopo il 1° luglio 2017.
- Se il soggetto emittente è soggetto a ritenuta d’acconto: va applicato il regime IVA ad esigibilità immediata, ai sensi della legge 9 agosto 2018 n° 96, di conversione del D.L. 12 luglio 2018, n° 87, per tutte le fatture emesse dopo il 14 luglio 2018.