Facendo seguito alla comunicazione n. 183 del 23-09-2021, si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20-11-2021 è stata pubblicata la legge 19 novembre 2021, n. 165 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID19 e il rafforzamento del sistema di screening".

 Articoli 1 e 3, Articolo 3-bis (proposto dall'em. 1.17 testo 2 e altri identici) e Articolo 3-bis (proposto dall'em. 3.0.3 testo 2) (Certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato)

Gli articoli 1 e 3 - che inseriscono, rispettivamente, un articolo 9-quinquies ed un articolo 9-septies nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 - dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto - sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. Al riguardo, l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni (comma 1, capoversi 1 e 2), mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato, ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari (comma 1, capoversi 1 e 2). Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche. Una delle differenze riguarda (comma 1, capoverso 7, dell'articolo 3) la possibilità, prevista per le imprese private aventi meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore (a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19) per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione - fermo restando che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione -. Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione dalla condizione suddetta (ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19 (capoverso 3 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 3 dell'articolo 3, comma 1). Le norme in esame pongono altresì, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - anche a campione - del rispetto delle condizioni di accesso summenzionate nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche (capoversi 4 e 5 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 4 e 5 dell'articolo 3, comma 1). L'emendamento 1.400 e gli emendamenti 3.29 (testo 2) e altri identici, approvati in sede referente, propongono - con l'integrazione, rispettivamente, del testo del comma 1, capoverso 5, dell'articolo 1 e del comma 1, capoverso 5, dell'articolo 3 del presente D.L. n. 127 - di prevedere che i lavoratori, pubblici e privati, possano richiedere di consegnare al proprio datore copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità. Gli emendamenti 1.17 (testo 2) e altri identici, approvati in sede referente, propongono, con l'introduzione (mediante l'inserimento di un articolo aggiuntivo nel presente D.L. n. 127) di un articolo 9-novies nel citato D.L. n. 52/21, di specificare che, qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente, pubblico o privato, si collochi nell'ambito della giornata lavorativa del soggetto, il medesimo può permanere nel luogo di lavoro, ai soli fini del completamento della medesima giornata lavorativa. Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (capoversi da 7 a 9 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi da 8 a 10 dell'articolo 3, comma 1). Disposizioni specifiche sono previste per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (capoverso 11 del comma 1 dell'articolo 1). In particolare ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8. Riguardo all'ambito di applicazione delle norme di cui agli articoli 1 e 3 in esame, si rileva, più in particolare, che: - per l'individuazione del settore lavorativo pubblico, il capoverso 1 dell'articolo 1, comma 1, fa riferimento - limitatamente alle unità ubicate nel territorio nazionale e nelle quali il soggetto in questione svolga la propria attività lavorativa, oppure di formazione o di volontariato - alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Ordini professionali), e successive modificazioni, alle autorità amministrative indipendenti - ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) -, alla Banca d'Italia, agli enti pubblici economici e agli organi di rilievo costituzionale; - sia nel settore pubblico sia in quello privato, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso viene posto con riferimento a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, presso le amministrazioni suddette o presso i luoghi di lavoro privati, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (capoversi 1 e 2 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 1 e 2 dell'articolo 3, comma 1); l'obbligo è posto esclusivamente con riferimento all'accesso presso i rispettivi luoghi in cui si devono svolgere le attività suddette. Le norme, almeno letteralmente, non pongono esclusioni per i luoghi di lavoro costituiti da abitazioni private; ai fini dello svolgimento di lavoro in modalità agile (da remoto) non è richiesto il possesso del certificato verde COVID-19, mentre quest'ultimo è necessario per i lavoratori domestici (ai fini dell'accesso agli immobili dei relativi datori di lavoro). Il possesso del certificato verde COVID-19 è necessario anche ai fini dell'accesso al luogo di lavoro da parte del titolare dell'azienda (o di altra struttura), oltre che dei lavoratori, ivi compresi gli autonomi, e dei soggetti che svolgano ivi attività di formazione o di volontariato; i lavoratori autonomi che svolgono prestazioni di servizi in abitazioni private possono accedere alle medesime anche in mancanza di un certificato verde COVID-19; - sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione dalla condizione suddetta (relativa all'accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19 (capoverso 3 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 3 dell'articolo 3, comma 1); tale certificazione medica è rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Si ricorda che, attualmente, ai fini dell'esenzione da alcuni degli obblighi di possesso, per determinati fini, di un certificato verde COVID-19, la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309, definisce le modalità del rilascio (a titolo gratuito) delle certificazioni di esenzione in formato cartaceo- le quali, in base alla proroga posta dalla successiva circolare del Ministero della salute del 25 settembre 2021, prot. n. 43366, sono valide - ai fini dell’esenzione in oggetto - fino al 30 novembre 2021 -; la suddetta circolare del 4 agosto 2021 esclude, per la tutela della riservatezza, che le medesime certificazioni indichino la motivazione clinica dell’esenzione e specifica altresì quali siano i singoli possibili motivi di esenzione. Le circolari in oggetto hanno definito un quadro transitorio, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal medesimo comma - decreto di definizione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle suddette certificazioni (relative all’esenzione) e le cui disposizioni devono essere intese anche ad assicurare, nell'ambito della verifica digitale, la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni medesime -; - restano ferme le norme specifiche, richiamate dal capoverso 1 dell'articolo 1, comma 1, e dal capoverso 1 dell'articolo 3, comma 1, sia sugli obblighi di possesso del certificato verde COVID-19 per l'accesso alle strutture concernenti i servizi educativi per l’infanzia, l'istruzione, la formazione professionale, l'università e la formazione superiore sia sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per lo svolgimento delle attività lavorative nell'ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale o in alcune strutture residenziali e semiresidenziali. Le norme in esame pongono, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione - entro il 15 ottobre 2021 - delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - anche a campione - del rispetto della condizione di accesso summenzionata nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche (capoversi 4 e 5 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 4 e 5 dell'articolo 3, comma 1). Con riferimento ai lavoratori che svolgano prestazioni in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro, l'obbligo di verifica è posto anche a carico di quest'ultimo.

Con riferimento all'istituto della somministrazione di lavoro, gli emendamenti identici 3.20 e 3.21 (testo 2), approvati in sede referente, propongono di escludere dall'obbligo di verifica il somministratore, con riferimento ai periodi di svolgimento della prestazione (da parte del lavoratore) presso un utilizzatore, e di prevedere che il medesimo somministratore informi il lavoratore circa gli obblighi posti dalla disciplina in esame ai fini dell'accesso al luogo di lavoro. Riguardo all'ambito degli obblighi suddetti, inerenti all'organizzazione delle verifiche e allo svolgimento delle stesse, le norme in esame fanno riferimento, come detto, alla figura dei datori di lavoro; tali obblighi sono a carico dei medesimi, riguardo all'accesso alle relative strutture, anche con riferimento ai soggetti che svolgono ivi attività di lavoro autonomo o di formazione o di volontariato. Nella definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, il datore di lavoro prevede in via prioritaria, ove possibile, che i controlli siano effettuati - come detto, anche a campione - al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individua, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione dell'eventuale violazione degli obblighi (ai fini dell'accesso) di possesso o di esibizione su richiesta del certificato verde COVID-19. Gli emendamenti 1.17 (testo 2) e altri identici, approvati in sede referente, propongono, con l'introduzione (mediante l'inserimento di un articolo aggiuntivo nel presente D.L. n. 127) di un articolo 9-novies nel citato D.L. n. 52, di specificare che, qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente pubblico o privato si collochi nell'ambito della giornata lavorativa del soggetto, il medesimo può permanere nel luogo di lavoro, ai soli fini del completamento della medesima giornata lavorativa (e con esclusione delle sanzioni previste per la permanenza nel luogo di lavoro in carenza dei presupposti summenzionati). Inoltre, sempre con limitato riferimento al settore pubblico, gli identici emendamenti 1.22 e 1.23 (testo 2), approvati in sede referente, propongono di specificare che il datore di lavoro (pubblico) fornisca idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle modalità organizzative adottate per le verifiche in oggetto. Per le ipotesi in cui un lavoratore (non esente), pubblico o privato, comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risulti privo della medesima certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro o durante la permanenza nel medesimo (ovvero rifiuti l'esibizione del certificato), le norme in esame prevedono in primo luogo (capoverso 6 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 6 e 7 dell'articolo 3, comma 1) che il soggetto sia assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, con la conseguente sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti, comunque denominati (con la relativa implicita esclusione del riconoscimento dei giorni ai fini previdenziali). Inoltre, viene escluso che le suddette assenze diano luogo a conseguenze disciplinari - mentre l'ipotesi di accesso al luogo di lavoro (o di permanenza) in mancanza delle condizioni in esame può dar luogo a sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi (capoverso 7 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 8 dell'articolo 3, comma 1) - e viene fatto salvo - per i casi di assenze medesime - il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Si ricorda che le linee guida relative alle pubbliche amministrazioni, stabilite dal citato D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, specificano che: la sospensione di ogni emolumento concerne anche le giornate festive o non lavorative incluse nel periodo di assenza e che tutti i giorni compresi in quest'ultimo non concorrono alla maturazione di ferie né sono riconosciuti ai fini dell'anzianità di servizio; l'individuazione dei lavoratori pubblici da adibire al lavoro agile (e delle relative rotazioni) non può essere operata sulla base del mancato possesso della certificazione verde COVID-19.

Per le imprese private con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore - a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19 e fermi restando, in ogni caso, l'esclusione di sanzioni disciplinari e il diritto alla conservazione del posto di lavoro - per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione (capoverso 7 citato dell'articolo 3, comma 1); tale sospensione, in ogni caso, non può avere una durata superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, fermo restando il suddetto limite temporale del 31 dicembre 2021 (e ferma restando, entro quest'ultimo limite, l'applicazione tassativa - a prescindere dalla sospensione - del regime suddetto di assenza ingiustificata); al riguardo, gli emendamenti 3.49 e altri identici, approvati in sede referente, propongono di prevedere che il limite di dieci giorni sia computato solo con riferimento ai giorni lavorativi e che la sospensione sia rinnovabile (sempre per singoli periodi di dieci giorni lavorativi) fino al suddetto termine del 31 dicembre 2021; inoltre, l'emendamento 3.52, anch'esso approvato in sede referente, propone di esplicitare che, anche nei casi di sospensione in esame, è esclusa ogni conseguenza disciplinare e si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Si ricorda altresì che l'articolo 3 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, in fase di conversione alle Camere - inserendo l'articolo 9-octies nel citato D.L. n. 52 del 2021 - prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze. Si specifica che, per la suddetta violazione del divieto di accesso, sia per i lavoratori pubblici sia per quelli privati possono trovare applicazione anche sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi. Per l'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di comunicazione - obbligo derivante, come detto, dall'eventuale richiesta del datore di lavoro e previsto dalla novella di cui al citato articolo 3 del D.L. n. 139, - non sono previste sanzioni specifiche, ma possono trovare luogo, ove ne ricorrano i presupposti in base ai rispettivi ordinamenti, quelle disciplinari (fermo restando che le suddette norme relative all'accesso al luogo di lavoro escludono l'applicazione di sanzioni disciplinari per il mancato possesso di un certificato verde COVID-19).

Articolo 3-bis (em. 3.0.19 testo 2) (Compatibilità con altre prestazioni lavorative per il personale di enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale)

L'articolo 3-bis - di cui l'emendamento 3.0.19 (testo 2), approvato in sede referente, propone l'inserimento - reca una norma transitoria, valida fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-1932, in materia di compatibilità con altre prestazioni lavorative, rese da alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale. La norma transitoria limita, nel periodo suddetto, l'applicazione delle norme vigenti, ivi richiamate, che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La possibilità transitoria concerne lo svolgimento, da parte di personale del Servizio sanitario nazionale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore. La possibilità transitoria in esame viene introdotta a condizione che gli incarichi esterni siano previamente autorizzati dall'ente o azienda sanitario di appartenenza, il quale, in sede di rilascio dell'autorizzazione, verifica la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale ed il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

Articolo 4 (Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)

L’articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi. In particolare: - proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l’obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative; - stabilisce l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la relativa vaccinazione.

Articolo 4-bis (em. 4.0.1 testo 2 e coord. 2) (Campagne nei luoghi di lavoro di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione contro il COVID-19)

L'articolo 4-bis - di cui l'emendamento 4.0.1 (testo 2), approvato in sede referente e parzialmente riformulato, prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, possano promuovere, nei luoghi di lavoro, campagne di informazione e sensibilizzazione sulla rilevanza della vaccinazione contro il COVID-19. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Per lo svolgimento di tali campagne il datore di lavoro si avvale del medico competente, nominato dal medesimo datore nell'ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni provvedono allo svolgimento delle campagne con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 (Norme sulle certificazioni verdi COVID-19)

La novella di cui alla lettera a) del comma 1 concerne un'integrazione delle norme di individuazione delle fattispecie a cui è connessa la generazione di un certificato verde COVID-19. Gli emendamenti identici 5.3 (testo 2) e 5.100, approvati in sede referente, propongono, a soli fini di coordinamento, la soppressione della suddetta novella, in quanto quest'ultima è già inserita dall'articolo 5-bis del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 settembre 2021, n. 133. L'integrazione riguarda la fattispecie della vaccinazione contro il COVID-19. In particolare, si inseriscono nella fattispecie le vaccinazioni riconosciute come equivalenti (a quelle oggetto del relativo Piano strategico nazionale) con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio. Sulla base dell'integrazione in oggetto sono state emanate: -la circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021, prot. n. 42957, concernente l'individuazione dei vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale (relativo alla vaccinazione in oggetto); tale riconoscimento è operato ai fini della possibilità di generazione di certificati verdi COVID-19 o ai fini dell'equivalenza a questi ultimi di certificati emessi da autorità estere; - la circolare del Ministero della salute del 4 novembre 2021, prot. n. 50269, la quale prevede che i soggetti vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA possano "ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il “booster” (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento" del ciclo relativo al suddetto vaccino non autorizzato; i prodotti complessivamente così somministrati costituiscono, ai sensi di tale circolare, una fattispecie di vaccinazione equivalente suddetta. La novella di cui alla lettera b) del presente articolo 5, comma 1, specifica che tra le fattispecie che possono dar luogo alla generazione di un certificato verde COVID19 rientra anche l'ipotesi della guarigione - da un'infezione da COVID-19 - successiva alla somministrazione di una vaccinazione contro il medesimo COVID-19 - oppure successiva alla somministrazione di una singola dose dell'eventuale ciclo vaccinale -. In tale ambito, la novella di cui alla successiva lettera d) prevede che, nel caso in cui l'accertamento - mediante test molecolare - della suddetta infezione (cioè, della positività al virus SARS-CoV-2) sia avvenuto oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose del ciclo, nonché in tutti i casi in cui il suddetto accertamento sia avvenuto dopo una vaccinazione completa, la durata della validità della certificazione verde COVID-19 in oggetto sia pari a dodici mesi, decorrenti dall'avvenuta guarigione. Tale novella dispone, dunque, ai fini della durata, una sostanziale equiparazione delle fattispecie oggetto della novella di cui alla lettera d) alla fattispecie di completa vaccinazione contro il COVID-19. La novella di cui alla lettera c) del comma 1 modifica la decorrenza della validità del certificato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il COVID-19 (in luogo del ciclo ordinario eventualmente previsto per il relativo prodotto), relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19. La novella dispone che la decorrenza della validità sia immediata, sopprimendo il termine dilatorio del quindicesimo giorno successivo alla somministrazione - termine che invece resta per i casi ordinari di somministrazione di prima dose di un ciclo vaccinale. Si ricorda che le certificazioni verdi COVID-19 attestano la vaccinazione contro il COVID-19 o la guarigione dalla medesima malattia o l'effettuazione di un test molecolare (anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute) o di un test antigenico rapido, con risultato negativo (con riferimento al virus SARS-CoV-2), e rilevano per specifici fini, stabiliti esclusivamente da norme statali di rango legislativo. Le norme europee adottate in materia sono intese in via principale a garantire l'interoperabilità tra gli Stati membri delle certificazioni. La certificazione verde relativa alla vaccinazione ha una validità di dodici mesi. Il termine in oggetto decorre dal completamento del ciclo vaccinale - oppure dall'eventuale dose unica, per i casi in cui, per le caratteristiche del prodotto, sia prevista una sola dose; tuttavia, già dopo la prima dose di vaccino è rilasciata un'autonoma certificazione, che ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione medesima e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Per i vari casi relativi a soggetti ai quali siano state somministrate dosi di vaccino e che abbiano contratto un'infezione da COVID-19, si rinvia alla parte della presente scheda di lettura relativa all'articolo 5, con riferimento alle novelle di cui alle lettere b) e d) e alla novella di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 5. La certificazione verde relativa alla guarigione dal COVID-19 ha una validità di sei mesi, decorrenti dall’avvenuta guarigione. La certificazione verde relativa ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido (con esito negativo) ha una validità, rispettivamente, di settantadue o di quarantotto ore (dall’esecuzione del test). Inoltre, il requisito del possesso di certificazione non si applica: - ai soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19. Si ricorda che quest’ultima, attualmente, concerne tutti i soggetti di età pari o superiore a 12 anni; - ai soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti, sotto il profilo clinico, una controindicazione relativa alla vaccinazione in oggetto. L’individuazione dei relativi criteri attuativi è demandata (dalle varie norme di esenzione) ad una circolare del Ministero della salute, mentre l’individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle suddette certificazioni (relative all’esenzione) è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; queste ultime disposizioni sono intese ad assicurare, contestualmente alla verifica digitale, la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni; nelle more dell’emanazione di tale decreto, possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo. In merito a quest’ultima fase transitoria, la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309, definisce le modalità del rilascio (a titolo gratuito) delle suddette certificazioni in formato cartaceo - le quali, in base alla proroga posta dalla successiva circolare del Ministero della salute del 25 settembre 2021, prot. n. 43366, sono valide - ai fini dell’esenzione in oggetto - fino al 30 novembre 2021 -; la suddetta circolare del 4 agosto 2021 esclude, per la tutela della riservatezza, che le medesime certificazioni indichino la motivazione clinica dell’esenzione e specifica altresì quali siano i singoli possibili motivi di esenzione. Si segnala che, in sede di risposta, pubblicata il 6 settembre 2021, ad alcuni quesiti in materia di certificati verdi COVID-19, il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato l'esigenza di definizione di garanzie maggiori - sotto il profilo della protezione dei dati - in merito alla regolamentazione transitoria suddetta, relativa alla certificazione di esenzione in forma cartacea; tale certificazione - afferma il Garante - "nel rispetto del principio di minimizzazione non deve comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite e, in particolare, di dati inerenti la condizione sanitaria dell’interessato". In base al citato comma 10 dell'articolo 9 del D.L. n. 52, per le modalità di verifica - da parte dei titolari o gestori dei servizi e delle attività - del possesso della certificazione verde COVID-19, è stato emanato il D.P.C.M. 17 giugno 2021, come modificato, per l’ambito scolastico, dal successivo D.P.C.M. 10 settembre 2021 e come ulteriormente modificato, in vari punti, tra i quali l'introduzione di una serie di altre possibili modalità di verifica, relative soprattutto all'ambito dei luoghi di lavoro, dal D.P.C.M. 12 ottobre 2021. Si ricorda che, in base al summenzionato D.P.C.M. del 17 giugno 2021, la verifica, in virtù del QR Code presente sul certificato, si limita ad accertare la sussistenza di una certificazione in corso di validità, nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario, con esclusione dell’acquisizione - da parte del dispositivo di lettura del QR Code - degli altri dati personali contenuti nel certificato (tra i quali anche la situazione soggettiva attestata dal certificato e inerente alla vaccinazione, alla guarigione o al test); tale operazione è possibile anche in base alla presentazione di una versione cartacea del medesimo certificato recante il QR Code. Nell'ambito della verifica mediante rapporto diretto tra verificatore ed interessato - nella quale la rilevazione suddetta del QR Code avviene mediante impiego, da parte del verificatore, dell'App VerificaC19 -, l’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità, ai fini della verifica di corrispondenza dei suddetti dati anagrafici; in merito, la circolare del Ministero dell’interno del 10 agosto 2021, prot. n. 15350/117/2/1, afferma che la richiesta da parte del verificatore è fatta su base discrezionale e che comunque essa è necessaria quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

Articolo 7 (Contact Center per le certificazioni verdi Covid-19)

L'articolo 7 trasferisce al Ministero della salute il servizio di 'contact center' per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19. La disposizione novella l'articolo 1, comma 621-bis della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021). Si tratta di comma introdotto successivamente, dall'articolo 12, comma 3 del decretolegge n. 105 del 2021 (è il decreto-legge che ha disposto l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale per rischio sanitario da Covid-19, ha ridefinito i parametri di rischio su cui commisurare i 'colori' delle regioni ed ha dettato disposizioni circa l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 quale condizione di accesso ad alcuni luoghi). La disposizione recata dal decreto-legge n. 105 - che qui si viene a novellare - attribuiva alla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, il servizio di assistenza tecnica (mediante risposta telefonica o di posta elettronica) per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19. La novella attribuisce tale servizio al Ministero della salute. Tale servizio è da intendersi quale supplementare rispetto a quello di contact center reso dal numero di pubblica utilità 1500.

 

pdf Testo del decreto legge 21 settembre 2021 n 127 (207 KB)