Si ritiene opportuno segnalare che la Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V) della Camera dei deputati, nella seduta in sede referente del 13 dicembre 2021, durante l’esame in prima lettura del provvedimento indicato in oggetto, ha approvato alcuni emendamenti di particolare interesse per la professione medica e odontoiatrica e per gli Ordini territoriali e la relativa Federazione Nazionale.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 27.19. D'Attis. Si rileva che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. 13/09/1946, n. 233 e s.m.i., prevede che: “Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali”.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente: Art. 38-bis. (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina 1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina. *38.06. Fassina, Stumpo. *38.013. Mandelli.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente: Art. 38-bis. (Riduzione dei termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare) 1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla missione 6 – salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale e a garantire un più elevato livello di salute, nonché al fine di accelerare il procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni, all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione è tenuta a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico». 38.018. Bologna, Pettarin.