L'Ordine dei Medici è Ente pubblico non economico ricostituito con D.L.C.P.S. 13/9/1946 n, 233 per la disciplina dell'esercizio della professione medica.

A seguito della Legge 24/7/1985 n. 409, che ha istituito la professione sanitaria di Odontoiatria, l'Ordine ha esteso la propria competenza anche agli Odontoiatri.

Gli Ordini professionali hanno subito una profonda riforma a seguito della emanazione della Legge Lorenzin n. 3 del 2018 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute".

L'Ordine è retto da un Consiglio Direttivo che viene eletto ogni 4 anni dalla assemblea degli Iscritti. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ordine.

Sono competenze istituzionali dell'Ordine:

  • compilare, tenere ed aggiornare l'Albo dei Medici Chirurghi e l'Albo degli Odontoiatri;
  • vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;
  • designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
  • promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
  • dare il proprio concorso alle Autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine;
  • esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari iscritti negli albi, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
  • interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.