Nuove norme sulla Pubblicità Sanitaria e Direzione Sanitaria delle strutture private
Regole più stringenti per l’informazione sanitaria: a prevederle, la Legge di Bilancio 2019, appena approvata in via definitiva alla Camera. I commi 525 e 536, art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 normano "le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie".
- Le comunicazioni già consentite, in base alla normativa finora vigente, potranno, d’ora in poi, contenere esclusivamente gli elementi funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo. Si richiamano i principi della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria. In caso di violazione delle norme in esame, si prevedono sanzioni disciplinari da parte degli Ordini e la segnalazione all’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.
- Si dispone, inoltre, che tutte le strutture sanitarie private di cura siano tenute a dotarsi di un direttore sanitario, iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale le strutture abbiano la loro sede operativa, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Si riportano integralmente i commi 525 e 536 dell’art. 1 sopracitato:
525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.
536. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.